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Usucapione, cosa è cambiato?

2020-02-03 06:05

Centro Studi Il Volo

Normativa, Usucapione, mediazione,

Usucapione, cosa è cambiato?

L’usucapione è uno dei modi di acquisto della proprietà, oltre ad esempio alla compravendita e alla successione. La differenza fondamentale è

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L’usucapioneè uno dei modi di acquisto della proprietà, oltre ad esempio alla compravenditae alla successione. La differenza fondamentale è che l’usucapione è un modo diacquisto della proprietà "a titolo originario", cioè senza la necessariaesistenza di un precedente proprietario (venditore o de cuius).Secondo l’articolo1158 del Codice civile "L’usucapione di un bene immobile avviene per ilpossesso continuato e incontestato per 20 anni" con "l’animus" del proprietario.La domanda che spesso ci si poneè "in che modo avviene il passaggio da possesso a proprietà del bene?". Quandosi può definitivamente dichiarare di essere il proprietario del bene(generalmente un terreno o una servitù)?Il fatto stesso del decorso dei20 anni (c.d. usucapione ordinaria) fa diventare proprietario in automatico delbene, ma trattandosi di beni immobili è necessario far risultare l’usucapionesui Pubblici Registri: anche quando si acquista un appartamento dal notaio è l’iscrizionenei Pubblici Registri che rende l’acquisto incontestabile nei confronti delresto del mondo (erga omnes, dicevano i latini).Unavolta trascritto sui Pubblici Registri il bene usucapito può circolarenormalmente, ovvero essere compravenduto, ceduto, succeduto. E’ necessariadunque una sentenza del giudice che dichiari intervenuta l’usucapione.Fino al2013 era necessaria una sentenza del giudice che dichiarasse intervenuta l’usucapione,ma arrivare alla sentenza del giudice era estremamente complesso. Occorrevaattivare una causa e potevano essere necessari due anni prima di arrivare allasentenza che dichiarava intervenuta l’usucapione. La sentenza veniva trascrittae a quel punto aveva il valore di un atto d’acquisto, dando quindi peraccertata l’usucapione.Lapratica della dichiarazione di intervenuta l’usucapione ricevuta dai notai esuccessivamente trascritta è stata infatti negli anni condannata dallaCassazione. Attualmentela situazione è diversa e decisamente più semplice.Nel 2013è infatti stato inserito un nuovo comma nell’articolo 2643 del Codice civile,il comma 12 bis, in base al quale, anziché arrivare alla pronuncia del giudicee alla sentenza, è possibile trascrivere un verbale di mediazione che accertil’usucapione.Conquesta procedura, attivata presso un organismo di mediazione riconosciuto eregolarmente iscritto in un registro del Ministero di Giustizia, si cerca digiungere ad un accordo fra le diverse parti che si contendono la proprietà (ingenere i confinanti di un terreno), accordo che con la trascrizione sancirà l’avvenutausucapione. Dall’incontro tra le parti durante la mediazione, in cui vienetrovato un accordo, esce un verbale che deve essere firmato dalle parti stesse,dagli avvocati e deve essere autenticato da un notaio. Quando il verbale vienetrascritto si sostituisce alla sentenza o all’atto di compravendita. Risultato:tempi abbattuti da 2 anni a tre mesi, peraltro l’accordo di mediazione fino a50.000 euro di valore del bene usucapito è esente da imposte di registro.