Finalmente è arrivata una grande novità per i contribuenti. Per il pagamento delle imposte relative alla registrazione degli atti privati (preliminari di compravendita, contratti di comodato, ecc.) si usa, a partire da lunedì 2 marzo 2020, il mod. F24 in luogo dell’attuale modello F23, con possibilità quindi di effettuarlo anche online, senza necessità di recarsi fisicamente in banca (come invece per l'F23)
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 9 del 20.2.2020 ha infatti istituito i codici tributo da utilizzare per i versamenti dei tributi mediante i modelli F24 e le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.
Rimane fermo il termine di versamento delle imposte e di registrazione dell’atto entro 20 giorni dalla sua formazione.
I nuovi codici tributo sono:
“1550” denominato “ATTI PRIVATI - Imposta di registro;
“1551” denominato “ATTI PRIVATI - Sanzione pecuniaria imposta di registro - Ravvedimento”;
“1552” denominato “ATTI PRIVATI - Imposta di bollo”;
“1553” denominato “ATTI PRIVATI - Sanzione imposta di bollo -
Ravvedimento”;
“1554” denominato “ATTI PRIVATI - Interessi”.
Il codice tributo 1550 sostituisce quindi i codici tributo 104T, 105T e 109T utilizzati con il modello F23, potendo indicare in un'unica riga l'importo totale dato dalla somma degli importi precedentemente individuati con i vecchi codici.
Il modello da utilizzare è l’F24 ordinario e non l’F24 ELIDE permettendo così l’utilizzo, per il pagamento, di altri tributi eventualmente a credito.
Inoltre, mediante il codice 1552, è possibile il contestuale versamento dell’imposta di bollo, 16 euro ogni 100 righe o 4 facciate, quindi senza più apporre le marche da bollo sul contratto: il termine del pagamento di questo tributo rimane comunque il giorno stesso della stipula (quindi potrebbe essere più comodo continuare a pagare con le marche da bollo cartacee, ancora possibile, e forse più pratico potendole acquistare in anticipo).
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”.